L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25E del 20 agosto 2020 specifica (pagg. 27 e 28) che “l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare 28 n. 20/E del 10 luglio 2020.
Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”.
L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento, come più volte sostenuto, non rientra pertanto tra quelle di «sanificazione» che danno diritto al credito d'imposta del 60% della spesa sostenuta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio. 34/2020 .