I certificati rilasciati alle imprese ed alle persone fisiche ai sensi degli artt. 7 e 8 D.P.R. n. 146/2018 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Pertanto le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021.
È quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108897 del 24 dicembre 2020 che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’art. 103 commi 2 e 2-sexies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 DL CURA ITALIA (modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e della legge di conversione n.159 del 27 novembre 2020).