Obbligo di qualificazione FER per chi opera sulle fonti energetiche rinnovabili | Qualificazioni FER per energia rinnovabile

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Obbligo di qualificazione FER per chi opera sulle fonti energetiche rinnovabili

Corsi per qualifica FER

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 853 del 30 dicembre 2016 la Regione Lazio ha approvato lo Standard professionale e lo Standard formativo di Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo.

Entro la fine del 2019, pertanto, le imprese del Lazio devono adeguarsi a quanto prescritto in merito alla cosiddetta qualifica FER  per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti rinnovabili (pompe di calore,  sistemi solari termici e  fotovoltaici, impianti a biomasse per usi energetici).

La norma prevede che siano automaticamente qualificati i soggetti abilitati ai sensi del DM 37/08, ma introduce l’obbligo di un aggiornamento triennale di almeno 16 ore per chi voglia mantenere la qualifica. Per questo i  responsabili tecnici delle aziende che operano su tali impianti devono frequentare entro il 31 dicembre 2019 un corso di formazione della durata di 16 ore.

La legislazione sugli installatori qualificati di impianti a fonti rinnovabili non modifica il DM 37/08. La mancata partecipazione a corsi di aggiornamento non comporta la perdita dell’abilitazione all’attività di installatore ma solo la perdita della qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione di impianti FER.

Pertanto, solo chi voglia mantenere questa qualifica ha l’obbligo di frequentare i suddetti corsi.

I corsi di aggiornamento hanno la durata di 16 ore e vanno ripetuti ogni 3 anni esclusivamente dal responsabile tecnico dell’impresa.